SIAMO TUTTI UN PO’ SMART
Il 14 giugno 2017 è entrata in vigore la legge 22/5/2017 n. 81, che agli articoli da 18 a 23 regola lo “smart working”, o “lavoro agile”. note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2017
La legge approvata intende assicurare la totale parificazione del trattamento normativo, retributivo e previdenziale nonché dal punto di vista della tutela in materia di sicurezza, del lavoratore “agile” , rispetto a quello di chi svolge le stesse mansioni all’interno dei locali dell’azienda.
Adiamo più nel dettaglio:
Il Capo II della Legge è dedicato al lavoro agile, o “smart working”, inteso non come nuova tipologia contrattuale, ma come particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali):
- allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, viene promosso il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Tale formulazione, come sottolineato in sede di esame, rischia di incidere su uno dei requisiti della prestazione lavorativa subordinata, che è la predeterminazione dell’orario di lavoro, in quanto consente al datore di lavoro – nei fatti – di variare a suo arbitrio e senza alcuna preventiva concertazione l’orario di lavoro con l’effetto di creare un limite incerto con riferimento al quantum della prestazione lavorativa giornaliera. La prestazione lavorativa, precisa la norma, può essere eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. - Forma scritta: l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore (cd. diritto alla disconnessione) nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
- Trattamento economico e normativo: il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali e aziendali, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
La nuova modalità lavorativa, promossa dal jobs act, si osserva in conclusione, è tipica di un modello economico, sempre più diffuso, in cui si lavora on demand, cioè solo quando c’è richiesta di prodotti o servizi, senza la garanzia di un posto fisso e a tempo indeterminato, né tanto meno di una postazione lavorativa. In quest’ottica, il rischio è che si incentivi sempre più il lavoro autonomo, in balia di un libero mercato flessibile e precario, rispetto al più tutelato lavoro dipendente.
fonte wikipedia
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